21. Luglio 2021 | Guida

Nuova regolamentazione UE sull’IVA

Cosa è cambiato esattamente dal 1° luglio?

  • È stata abolita l’esenzione dall’IVA per le merci importate nell’UE fino a un valore di EUR 22.–. Questo significa che ora tutti i beni sono soggetti a IVA indipendentemente dal loro valore.
  • Al fine di semplificare la procedura di fatturazione dell’IVA, gli stati membri dell’UE mettono a disposizione dei fornitori B2C dei Paesi non UE l’IOSS (Import One Stop Shop). Questo facilita la dichiarazione, la raccolta e il pagamento dell’IVA sulle transazioni di vendita a distanza (B2C) al di sotto di EUR 150.–.

Quali forniture di merci sono interessate dal sistema IOSS?

  • Tutte le merci spedite nell’UE (importazioni nell’UE) per un valore intrinseco massimo fino a EUR 150.– (valore al netto di tasse e costi di trasporto)
  • Merci non soggette ad accisa (di solito per l’alcool o i tabacchi lavorati).

Come funziona l’IOSS?

  • Il fornitore registrato nell’IOSS (di uno stato non membro dell’UE) deve applicare l’IVA sulle vendite di un valore inferiore a EUR 150.– ai privati residenti nell’UE.
  • Si applica l’aliquota IVA dello stato membro dell’UE in cui la merce viene consegnata (Paese di destinazione).
  • I mittenti svizzeri devono registrarsi nell’IOSS tramite un intermediario in un Paese UE (Member State of Identification)
  • Il numero IOSS è unico, valido in tutta l’UE e riconosciuto da tutte le autorità doganali dell’UE.

 

Come si fa a registrarsi sull’IOSS?

  • La registrazione è possibile tramite il portale IOSS di qualsiasi stato membro dell’UE. I tempi di implementazione di questa nuova funzione possono variare a seconda dello stato membro.
  • Richiedete un numero IOSS come commercianti svizzeri al vostro rappresentante fiscale (un intermediario con sede nel Member State of Identification).
  • La vostra registrazione sull’IOSS deve essere fatta una sola volta e solo in uno stato membro; sarà quindi valida e riconosciuta in tutta l’UE.
Karte IT länder

Cosa cambia ora se utilizzate l’IOSS?

  • Visualizzate le aliquote IVA applicabili per il Paese di destinazione sul vostro sito web.
  • Addebitate all’acquirente l’IVA al tasso applicabile nel Paese di destinazione.
  • Applicate la regolamentazione IOSS solo se fate vendite a privati europei e per un valore di beni inferiore a EUR 150.–.
  • Indicate sulla fattura il prezzo effettivamente pagato dall’acquirente, se possibile in EUR.
  • Presentate una dichiarazione IVA elettronica mensile attraverso il portale IOSS dello stato membro in cui siete registrati nell’IOSS.
  • Pagate l’IVA riscossa dai vostri acquirenti attraverso il portale IOSS dello stato membro in cui siete registrati.
  • Archiviate tutte le vostre vendite riportate nell’IOSS per 10 anni.
  • Fornite a DPD le informazioni necessarie per lo sdoganamento, in particolare il vostro numero EORI e il vostro numero IOSS.

Cosa cambia per le vostre spedizioni con DPD?

  • Non c’è più alcuna esenzione IVA per le importazioni nell’UE, nemmeno per le spedizioni al di sotto di EUR 22.–.
  • La registrazione all’IOSS è obbligatoria per tutte le spedizioni B2C al di sotto di EUR 150.– ai privati nell’UE.
  • Per tutte le spedizioni B2C con un valore inferiore a EUR 150.–, è necessario presentare la fattura di vendita comprensiva di IVA, indicare il numero IOSS e applicare l’aliquota IVA del Paese di destinazione.


Cosa rimane invariato per le vostre spedizioni con DPD?

  • Le spedizioni B2C di valore superiore a EUR 150.– saranno sdoganate nel primo stato membro dell’UE di importazione (Germania o Francia), come in precedenza.
  • Le spedizioni B2B continueranno a essere sdoganate attraverso la dogana UE o la dogana standard nel primo stato membro dell’UE di importazione (Germania o Francia).
  • Per tutte le «spedizioni non IOSS», la presentazione di una fattura dettagliata (EORI, p. IVA, descrizione, origine) rimane obbligatoria.

Dove posso ottenere informazioni sull’IOSS?

länder EU

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Jasmine Zurbuchen

Teamleader Digital Marketing

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