Per una proficua spedizione dei vostri pacchi internazionali.
Per una proficua spedizione dei vostri pacchi internazionali.
Con DPD si ha un alto grado di flessibilità quando si spedisce in altri paesi, sempre a condizione che le merci siano ammesse alla spedizione con DPD e che il loro trasporto non violi leggi e norme valide nella spedizione merci internazionale.
Nella spedizione internazionale in particolar modo è necessario considerare le disposizioni di esportazione e di importazione che variano a seconda delle merci spedite e del paese di spedizione e di destinazione.
Uffici d’informazione sulle disposizioni in merito a importazione ed esportazione | Contatto |
DPD Competence Center | |
Direzione generale delle dogane | www.ezv.admin.ch |
Descrizione merci, tariffe doganali e disposizioni di esportazione / importazione | www.tares.ch |
Osec Business Network | |
Dogana Germania | |
Dogana Francia | |
Camera di Commercio Germania-Svizzera | |
Swiss Export | |
Camera di commercio e dell'industria della Svizzera |
Contatto |
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DPD Competence Center |
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Direzione generale delle dogane | www.ezv.admin.ch |
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Descrizione merci, tariffe doganali e disposizioni di esportazione / importazione | www.tares.ch |
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Osec Business Network |
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Dogana Germania |
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Dogana Francia |
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Camera di Commercio Germania-Svizzera |
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Swiss Export |
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Camera di commercio e dell'industria della Svizzera |
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La Svizzera ha stipulato accordi di libero scambio con diversi stati e gruppi di stati. Nel quadro di tali accordi, le merci possono usufruire di un trattamento preferenziale (franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali) se soddisfano le condizioni di origine contrattuali ed esiste una prova dell’origine valida. Questa deve essere presentata all’ufficio doganale con la dichiarazione doganale.
Come prove dell’origine sono ammessi:
il certificato di circolazione delle merci EUR 1
il certificato di circolazione delle merci EUR-MED
la dichiarazione di origine sulla fattura per spedizioni di merce originale del valore non superiore ai limiti previsti negli accordi (prezzo dalla fabbrica)
la dichiarazione di origine sulla fattura approntata da un esportatore autorizzato
Il certificato di circolazione delle merci è un documento preferenziale per le merci che sono state prodotte nell’Unione europea e / o nell’EFTA.
Le direzioni di circondario doganali di Basilea, Sciaffusa, Ginevra e Lugano, gli ispettorati delle dogane di Zurigo e di Kreuzlingen, la suddivisione di servizio di San Gallo e la sezione Origine e tessili della Direzione generale delle dogane forniscono informazioni vincolanti sulle disposizioni relative all’origine.
I numeri EORI (EORI=Economic Operators Registration and Identification System) sono stati introdotti nel 2009 in via obbligatoria per tutte le aziende come identificazione unica per gli operatori economici e costituiscono il solo indice di riferimento per l’espletazione di tutte le formalità doganali in Europa (relative a esportazione, importazione e transito).
Essere in possesso del numero EORI costituisce presupposto obbligatorio per poter accedere a tutte le operazioni doganali. Laddove il destinatario non sia munito di numero EORI valido non è possibile espletare alcuna operazione doganale.
È possibile verificare la validità di un numero EORI o numero di partita IVA comunitario in anticipo al fine di velocizzare l’espletazione delle formalità doganali accedendo gratuitamente alla banca dati elettronica della Commissione Europea.
Il numero identificativo IVA (abbreviato in USt-IdNr. in Germania o in UID in Austria) è l’identificazione univoca, valida in tutta l’UE, di una persona soggetta all’IVA. Esso serve per la liquidazione dell’IVA da parte degli uffici delle imposte all’interno dell’Unione Europea.
Per la gestione di sdoganamenti UE, operazioni triangolari o di contratti a catena nell’UE sono necessari un numero IVA e un numero identificativo IVA. La vostra azienda deve essere acquisita, dal punto di vista dell’IVA, dall’Ufficio delle imposte di Costanza. La richiesta di assegnazione di un numero identificativo IVA deve essere presentata per iscritto alla sede seguente:
Finanzamt Konstanz
Sigismundstrasse 19
DE-78405 Constanza
Tel. 0049 7531 289-0
Fax 0049 7531 289-312
E-Mail [email protected]
Se siete in possesso di un numero identificativo IVA, nella creazione dei documenti di esportazione è necessario tener conto di quanto segue:
Oltre alle indicazioni di uso commerciale, per lo sdoganamento UE è necessario menzionare anche le informazioni seguenti: «Consegna intracomunitaria esente da imposte in base al §4 Nr. 1b i.V. m. § 6a UStG».
La fattura commerciale deve essere creata senza aliquota IVA se tutti i soggetti coinvolti sono autorizzati alla deduzione dell’imposta precedente ovvero hanno un numero identificativo IVA.
Ogni spedizione di merci o documenti dalla Svizzera è soggetta a dichiarazione secondo i regolamenti doganali vigenti. Questo significa che richiede una fattura commerciale di accompagnamento o una fattura proforma. Qui sotto troverete un modello per creare una fattura di esportazione (non c'è trasferimento elettronico dei dati).
Si redige una fattura commerciale quando la merce viene venduta
Si redige una fattura proforma quando la merce non viene venduta ( ad es. in caso di campione o regalo)
Il documento fornisce informazioni sul mittente e sul destinatario delle merci e contiene soprattutto una descrizione completa dell'intero contenuto nonché indicazioni relative al valore. La fattura esportazioni deve essere sottoscritta dal mittente. È necessario allegare al pacco un originale e quattro copie.
Desideriamo farle presente che ogni spedizione importata dall’estero deve essere sempre sdoganata e può quindi essere sottoposta a dazio e imposta sul valore aggiunto.
In qualità di destinatario di una spedizione, è soggetto al pagamento dell’IVA sul valore della merce (compresi i costi doganali e di trasporto) e dei dazi doganali per lo più sul peso lordo, a seconda delle condizioni di consegna del suo mittente. Desideriamo ricordarle che questa fattura non comprende i costi di trasporto, che ha già pagato al suo mittente.
Il limite di franchigia secondo il valore di CHF 300.- si applica solo al traffico turistico. Per l’importazione di merci dall’estero si applica la legge sul traffico di merci. Se l’importo calcolato è inferiore a CHF 5.- per ciascuna dichiarazione doganale non vengono riscossi gli importi doganali e dell’IVA. La merce acquistata su Internet è tassabile conformemente alle prescrizioni generali.
Il limite massimo del valore delle merci (compresi i costi di trasporto) per un’importazione esente da IVA è di:
Se i costi di trasporto non sono indicati nella fattura commerciale, oltre al valore della merce vengono addebitati anche i costi di nolo di CHF 37.-, che devono essere inclusi per lo sdoganamento.
Secondo la Legge sull’IVA, le spese di trasporto, doganali e accessorie devono essere incluse nella base di calcolo*.
Conformemente all’accordo con l’ufficio doganale svizzero, alla base di calcolo per le spedizioni dobbiamo aggiungere un supplemento forfettario di CHF 12.- (questo copre i costi della nostra fattura, che devono essere tenuti in considerazione anche per il calcolo dell’IVA).
Spiegazione delle voci presenti nella fattura:
* L’art. 54 cpv. 3 lett. B della LIVA riporta: nel caso di imposizione doganale delle partite di merci importate, le spese accessorie fino al luogo di destinazione in territorio svizzero devono essere incluse nella base di conto per la riscossione dell’imposta sull’importazione. Oltre ai costi di nolo o di trasporto, sono compresi in particolare i costi per i servizi di sdoganamento fatturati dal fornitore di servizi doganali/dichiarante doganale ai clienti svizzeri.
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